CONCILIAZIONE

CONCILIAZIONE

Con la delibera 209/2016/E/com efficace dal 1.01.17, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha introdotto lo strumento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.

La conciliazione è una procedura semplice e veloce, che si svolge completamente in modalità telematica, per la risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, e che prevede l’intervento di un conciliatore terzo appositamente formato che aiuta le parti a trovare un accordo senza ricorrere a vie giudiziarie.

Il Cliente finale, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale, è quindi tenuto ad esperire preliminarmente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR), nei termini e nei modi indicati dalla Delibera 209/16 sopra citata.

In particolare, il Cliente che intende attivare la procedura può presentare (via web, posta o fax) la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità (procedura gratuita) o agli organismi ADR  direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato un reclamo al Venditore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 (quaranta) giorni dall’invio del predetto reclamo.

 

VIVI energia si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale.

 

 

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