La Legge di Bilancio per l'anno in corso ha confermato le agevolazioni, sotto forma di detrazioni dall'Irpef o dall'Ires, per gli interventi di riqualificazione energetica operati su edifici esistenti. In base alla tipologia di lavoro effettuato, la detrazione è pari al 50% o al 65%. Per gli interventi che riguardano i condomini, le percentuali di detrazione possono raggiungere il 75% (o l’80% fino all'85%, se associati a lavori finalizzati a ridurre il rischio sismico). La detrazione viene ripartita in dieci rate annuali di eguale importo e, oltre alle spese sostenute per i lavori relativi all'intervento di risparmio energetico, sono ammesse in detrazione anche le spese per le prestazioni professionali connesse all'intervento stesso.
Ecco una breve guida per conoscere i beneficiari della detrazione, i lavori a cui spettano le agevolazioni e l'importo massimo detraibile.
Decisamente ampia è la platea di contribuenti che può usufruire dell'Ecobonus. La detrazione spetta a tutti i contribuenti (residenti e non residenti) che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile sul quale si svolge l'intervento. Più nel dettaglio, beneficiano della detrazione fiscale le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), i titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale, le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli Istituti autonomi case popolari e gli enti aventi le stesse finalità sociali. Tra le persone fisiche, fruiscono dell'agevolazione anche i comodatari, i titolari di un diritto reale sull'immobile, i conduttori e i condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Alla condizione che sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, la detrazione è riconosciuta anche al convivente more uxorio, al familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile e al componente dell'unione civile.
Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari o su edifici esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Sono, invece, esclusi dal beneficio gli edifici in via di costruzione. La detrazione è pari al 50% in caso di sostituzione di infissi e finestre con modelli di ultima generazione capaci di ridurre al minimo la dispersione di calore e di migliorare l'isolamento termico, di installazione di schermature solari, di acquisto e montaggio di caldaie a biomassa e di installazione e manutenzione di caldaie a condensazione purché abbiano un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe energetica A. Tra i lavori detraibili al 65% rientrano l’installazione di pannelli solari termici per l'acqua calda, di pompe di calore ad alta efficienza, di micro-cogeneratori che producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% e di generatori ibridi e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione. È possibile beneficiare del bonus anche per l'installazione di un cappotto termico. Nel caso di edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per gli interventi sulle parti comuni finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione dal punto di vista energetico, la detrazione è pari all'80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore e all'85% se i lavori comportano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.
Per quanto riguarda i massimali di spesa, l'ammontare massimo della detrazione varia in funzione della tipologia di intervento. È di 30.000 euro in caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o acqua, impianti geotermici e pompe di calore altamente efficienti. Sale a 60.000 euro se gli interventi incidono sull'involucro degli immobili o se vengono installati pannelli solari termici. Arriva a 100.000 euro se si tratta di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti o dell'acquisto di micro-cogeneratori. Per quanto riguarda le detrazioni per lavori condominiali, per i quali spetta la detrazione del 70% o del 75%, la spesa massima detraibile è pari a 40.000 euro moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Il limite massimo di spesa passa a 136.000 euro (sempre da moltiplicare per il numero di unità immobiliari) nel caso di interventi diretti a ridurre il rischio sismico, per i quali spetta la detrazione dell’80% o dell’85%.
Per beneficiare delle detrazioni fiscali, il contribuente deve trasmettere, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell'attestato di qualificazione energetica finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. La trasmissione ad ENEA deve avvenire in modalità telematica. Il termine e le modalità telematiche di trasmissione non cambiano per il bonus ristrutturazione: il cosiddetto bonus casa riconosce una detrazione pari al 50% su un massimo di spesa di 96.000 euro. Occorre, inoltre, effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, indicando nel modello di versamento la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva o il codice fiscale dell'impresa o del professionista che ha effettuato i lavori. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato direttamente dalla società di finanziamento, sarà ugualmente possibile richiedere le detrazioni. È importante ricordare che sono detraibili, con la medesima aliquota dell'intervento, anche le parcelle dei professionisti che si sono occupati della redazione della documentazione (compresa la certificazione energetica) da produrre all’ENEA.
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